L’ANTITRUST CONTRO RYANAIR. La compagnia low cost irlandese rischia sanzioni fino a 5 milioni per non aver fornito informazioni immediatamente accessibili sui diritti dei consumatori dopo la cancellazione dei voli fra Settembre e Ottobre

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L’Antitrust avvia un procedimento di inottemperanza contro Ryanair perché continua a non informare i passeggeri sui loro diritti dopo la cancellazione di voli. La compagnia low cost rischia sanzioni fino a 5 milioni.

La nota dell’Antitrust

Ryanair non ha dato seguito a quanto prescritto nel provvedimento cautelare dello scorso 25 Ottobre, con il quale – a seguito delle cancellazioni dei voli nei mesi di Settembre e Ottobre – s’imponeva alla compagnia low cost di fornire informazioni chiare, trasparenti e immediatamente accessibili sui diritti dei consumatori italiani – sia attraverso una comunicazione specificamente diretta ai consumatori italiani, che attraverso informazioni facilmente reperibili a partire dalla home page del sito internet in lingua italiana della compagnia – in modo da consentire loro di acquisire piena ed adeguata consapevolezza in relazione a una serie di diritti nascenti dalla cancellazione dei voli.

La mancata comunicazione adeguata di Ryanair

Scaduto il termine di 10 giorni previsto dalla delibera, Ryanair non ha comunicato l’avvenuta esecuzione di quanto prescritto dal provvedimento cautelare e le relative modalità di attuazione. Tale comportamento si è protratto anche dopo che il TAR del Lazio, con ordinanza del 22 Novembre 2017, ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento cautelare dell’Autorità presentata da Ryanair. La compagnia irlandese non ha trasmesso all’Autorità alcuna comunicazione al riguardo, né risulta che abbia posto in essere azioni volte a ottemperare al provvedimento dell’Autorità.

I diritti dei consumatori

I consumatori italiani dovrebbero avere immediata accessibilità e comprensione non solo dell’elenco completo delle date, delle tratte e del numero di ogni volo cancellato, ma anche dell’informazione circa la sussistenza non solo del diritto al rimborso e/o alla modifica gratuita del volo cancellato e – non da ultimo – alla compensazione pecuniaria, ove dovuta.

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Stefania Barcella
Giornalista iscritta all’albo dei pubblicisti della Lombardia (IT)